indennità di buonuscita dei sottufficiali: per il Consiglio di Stato è necessario il riscatto dei contributi per attività pre-ruolo (ferma -rafferma)

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. L’appello è fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza gravata. Fondato e assorbente è infatti il motivo di impugnazione mediante il quale l’Amministrazione deduce l’errore di giudizio in cui è incorso il Tribunale, allorché ha ritenuto che il servizio pre ruolo vantato dai sottufficiali ricorrenti sia computabile direttamente ai fini della indennità di buonuscita. Sostiene al riguardo l’Amministrazione appellante che i servizi prestati dai militari – in ferma volontaria o rafferma – prima dell’immissione in s.p.e. sono sì computabili ai fini della buonuscita, ma solo previo riscatto volontario e versamento di contributi da parte del personale interessato. 2. La questione oggetto della presente controversia è stata sin qui affrontata dalla giurisprudenza amministrativa in modo non univoco. 2.1. La VI Sezione del Consiglio di Stato, con decisioni n 6363 del 2005 e n. 1643 del 2006, ha inizialmente convenuto sulla tesi interpretativa (iscrizione d’ufficio senza versamento di contributi di riscatto) valorizzata dalla sentenza qui impugnata. Questo indirizzo interpretativo poggia in sostanza sul rilievo che, nella posizione di “ferma” e di “rafferma” dei sottufficiali delle ff.aa., sono riconoscibili i caratteri del servizio continuativo e, conseguentemente, del rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che a norma dell’art. 1 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, detto servizio dà diritto alla iscrizione al fondo di previdenza Enpas, ora Inpdap. 2.2. La IV Sezione invece, con decisioni nn. 3361 e 6660 del 2009, ha ritenuto che ai fini dell’indennità di buonuscita i servizi svolti dai sottufficiali anteriormente all’ingresso in s.p.e. non possono essere considerati direttamente utili, ma necessitano di riscatto contributivo. Con decisioni nn. 5545, 5547 e 5606 del 2009 la VI Sezione, mutando indirizzo, ha aderito alla tesi ora richiamata (necessità del riscatto contributivo). Di recente peraltro la stessa VI Sezione, con decisioni nn. 503 e 553 del 2010, è tornata ad affermare che i servizi in questione danno luogo a iscrizione d’ufficio al fondo INPDAP senza versamento di contributi di riscatto. Per parte sua la giurisprudenza di primo grado risulta inizialmente orientata per l’indirizzo nel cui solco si inserisce la sentenza qui gravata: di recente tuttavia il T.A.R. Lazio ha aderito all’impostazione restrittiva (cfr. ad es. T.A.R. Lazio I Sez. n. 9546 del 2009). 3. In tale complesso contesto di riferimento giurisprudenziale, ritiene questo Collegio che l’impostazione secondo la quale i servizi pre ruolo dei sottufficiali sono utili ex se (senza riscatto) ai fini dell’indennità di buonuscita non può essere condivisa per varie e dirimenti ragioni. In primo luogo, l’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita, menziona i “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”. Come è noto, per “servizio permanente” o “continuativo” del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo (s.p.e.), che costituisce rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Analizzando l’evoluzione storica del linguaggio tipico dell’ordinamento militare, emerge che la locuzione “servizio continuativo” altro non ha indicato che una diversa denominazione del medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi più bassi del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). Tanto emerge dal tenore letterale delle seguenti disposizioni: artt. 1 e 2, l. n. 53 del 1989; 68, l. n. 212 del 1983; 1 e 2, l. n. 833 del 1961; 4, l. n. 1168 del 1961. Per contro il periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale) costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato. Nel caso di specie non è in discussione che si controverta di rapporto di servizio che abbia i connotati del pubblico impiego, tuttavia si tratta di rapporto di pubblico impiego a tempo determinato che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabile al fine dell’indennità di buonuscita, come sul piano testuale si evince appunto dall’art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973 sopra richiamato. Del resto tale previsione trova espressa e chiara conferma nell’art. 5 del D. l.vo n. 165 del 1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono: “4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. 5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente. 6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio.”. Nelle disposizioni sopra riportate si fa dunque distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi al fine dell’indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie. Mentre, infatti, ai sensi del comma 5, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’amministrazione, invece ai fini dell’indennità di buonuscita tali periodi sono “riscattabili”, ossia l’interessato può vederseli computati solo se versa i contributi volontari. Infatti la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi preruolo e a quelli utili a fini previdenziali, sicché, sia che si voglia ricondurre la ferma prolungata, quella breve e la rafferma, al servizio preruolo, sia che si voglia ricondurre tali ferme ai servizi utili a fini previdenziali ai sensi del precedente comma 5, comunque ai fini dell’indennità di buonuscita si tratta di periodi riscattabili cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a contribuzione a carico dell’Amministrazione. Né può condividersi la tesi del T:A.R. secondo cui tali ferme sarebbero l’indispensabile canale di accesso al s.p.e., trattandosi di un canale di accesso non unico, e costituendo tali ferme periodi di lavoro a tempo determinato a sé stanti rispetto al s.p.e., e che ben possono concludersi senza il passaggio al servizio permanente effettivo. Proprio per la considerazione che dette ferme sono periodi di lavoro a tempo determinato che possono concludersi senza trasformazione in s.p.e., il legislatore, nella sua discrezionalità, ha considerato tali periodi utili a fini previdenziali con contribuzione a carico dell’Amministrazione, e riscattabili a fini dell’indennità di buonuscita, con contribuzione volontaria a carico degli interessati. E’ al meccanismo legale che si desume dall’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 e dall’art. 5, D. l.vo n. 165/1997 che nel caso di specie l’INPDAP e il Ministero della difesa si sono correttamente attenuti, posto che, per il periodo di servizio militare volontario anteriore al passaggio in s.p.e., ai militari è stato chiesto il versamento del contributo volontario (c.d. riscatto) ai fini dell’indennità di buonuscita. 4. L’appello va quindi accolto, con assorbimento di ogni altro profilo, sicché, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto. Le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in via forfettaria nel dispositivo.. L’appello è fondato e va pertanto accolto, con integrale riforma della sentenza gravata. Fondato e assorbente è infatti il motivo di impugnazione mediante il quale l’Amministrazione deduce l’errore di giudizio in cui è incorso il Tribunale, allorché ha ritenuto che il servizio pre ruolo vantato dai sottufficiali ricorrenti sia computabile direttamente ai fini della indennità di buonuscita. Sostiene al riguardo l’Amministrazione appellante che i servizi prestati dai militari – in ferma volontaria o rafferma – prima dell’immissione in s.p.e. sono sì computabili ai fini della buonuscita, ma solo previo riscatto volontario e versamento di contributi da parte del personale interessato. 2. La questione oggetto della presente controversia è stata sin qui affrontata dalla giurisprudenza amministrativa in modo non univoco. 2.1. La VI Sezione del Consiglio di Stato, con decisioni n 6363 del 2005 e n. 1643 del 2006, ha inizialmente convenuto sulla tesi interpretativa (iscrizione d’ufficio senza versamento di contributi di riscatto) valorizzata dalla sentenza qui impugnata. Questo indirizzo interpretativo poggia in sostanza sul rilievo che, nella posizione di “ferma” e di “rafferma” dei sottufficiali delle ff.aa., sono riconoscibili i caratteri del servizio continuativo e, conseguentemente, del rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che a norma dell’art. 1 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, detto servizio dà diritto alla iscrizione al fondo di previdenza Enpas, ora Inpdap. 2.2. La IV Sezione invece, con decisioni nn. 3361 e 6660 del 2009, ha ritenuto che ai fini dell’indennità di buonuscita i servizi svolti dai sottufficiali anteriormente all’ingresso in s.p.e. non possono essere considerati direttamente utili, ma necessitano di riscatto contributivo. Con decisioni nn. 5545, 5547 e 5606 del 2009 la VI Sezione, mutando indirizzo, ha aderito alla tesi ora richiamata (necessità del riscatto contributivo). Di recente peraltro la stessa VI Sezione, con decisioni nn. 503 e 553 del 2010, è tornata ad affermare che i servizi in questione danno luogo a iscrizione d’ufficio al fondo INPDAP senza versamento di contributi di riscatto. Per parte sua la giurisprudenza di primo grado risulta inizialmente orientata per l’indirizzo nel cui solco si inserisce la sentenza qui gravata: di recente tuttavia il T.A.R. Lazio ha aderito all’impostazione restrittiva (cfr. ad es. T.A.R. Lazio I Sez. n. 9546 del 2009). 3. In tale complesso contesto di riferimento giurisprudenziale, ritiene questo Collegio che l’impostazione secondo la quale i servizi pre ruolo dei sottufficiali sono utili ex se (senza riscatto) ai fini dell’indennità di buonuscita non può essere condivisa per varie e dirimenti ragioni. In primo luogo, l’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973, nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita, menziona i “i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo”. Come è noto, per “servizio permanente” o “continuativo” del militare non si intende qualunque rapporto di servizio, ma solo il servizio permanente effettivo (s.p.e.), che costituisce rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Analizzando l’evoluzione storica del linguaggio tipico dell’ordinamento militare, emerge che la locuzione “servizio continuativo” altro non ha indicato che una diversa denominazione del medesimo rapporto giuridico a tempo indeterminato concernente i gradi più bassi del personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). Tanto emerge dal tenore letterale delle seguenti disposizioni: artt. 1 e 2, l. n. 53 del 1989; 68, l. n. 212 del 1983; 1 e 2, l. n. 833 del 1961; 4, l. n. 1168 del 1961. Per contro il periodo di servizio in ferma prolungata, o ferma breve, o rafferma (istituti del passato, oggi sostituiti dalla ferma volontaria annuale o quadriennale) costituisce un rapporto di servizio a tempo determinato. Nel caso di specie non è in discussione che si controverta di rapporto di servizio che abbia i connotati del pubblico impiego, tuttavia si tratta di rapporto di pubblico impiego a tempo determinato che il legislatore, nella sua discrezionalità, non ha ritenuto automaticamente computabile al fine dell’indennità di buonuscita, come sul piano testuale si evince appunto dall’art. 1 del d.P.R. n. 1032/1973 sopra richiamato. Del resto tale previsione trova espressa e chiara conferma nell’art. 5 del D. l.vo n. 165 del 1997, i cui commi 4, 5 e 6, così dispongono: “4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. 5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente. 6. I periodi preruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennità di fine servizio.”. Nelle disposizioni sopra riportate si fa dunque distinzione tra contribuzione a fini previdenziali e contributi al fine dell’indennità di buonuscita, proprio avendo riguardo alla ferma prolungata e breve, rilevante nel caso di specie. Mentre, infatti, ai sensi del comma 5, ai fini previdenziali la contribuzione grava sull’amministrazione, invece ai fini dell’indennità di buonuscita tali periodi sono “riscattabili”, ossia l’interessato può vederseli computati solo se versa i contributi volontari. Infatti la riscattabilità viene riferita dal comma 6 ai servizi preruolo e a quelli utili a fini previdenziali, sicché, sia che si voglia ricondurre la ferma prolungata, quella breve e la rafferma, al servizio preruolo, sia che si voglia ricondurre tali ferme ai servizi utili a fini previdenziali ai sensi del precedente comma 5, comunque ai fini dell’indennità di buonuscita si tratta di periodi riscattabili cioè soggetti a contribuzione volontaria a carico del dipendente, e non a contribuzione a carico dell’Amministrazione. Né può condividersi la tesi del T:A.R. secondo cui tali ferme sarebbero l’indispensabile canale di accesso al s.p.e., trattandosi di un canale di accesso non unico, e costituendo tali ferme periodi di lavoro a tempo determinato a sé stanti rispetto al s.p.e., e che ben possono concludersi senza il passaggio al servizio permanente effettivo. Proprio per la considerazione che dette ferme sono periodi di lavoro a tempo determinato che possono concludersi senza trasformazione in s.p.e., il legislatore, nella sua discrezionalità, ha considerato tali periodi utili a fini previdenziali con contribuzione a carico dell’Amministrazione, e riscattabili a fini dell’indennità di buonuscita, con contribuzione volontaria a carico degli interessati. E’ al meccanismo legale che si desume dall’art. 1, d.P.R. n. 1032/1973 e dall’art. 5, D. l.vo n. 165/1997 che nel caso di specie l’INPDAP e il Ministero della difesa si sono correttamente attenuti, posto che, per il periodo di servizio militare volontario anteriore al passaggio in s.p.e., ai militari è stato chiesto il versamento del contributo volontario (c.d. riscatto) ai fini dell’indennità di buonuscita. 4. L’appello va quindi accolto, con assorbimento di ogni altro profilo, sicché, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto. Le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati in via forfettaria nel dispositivo.