indennità di buona uscita: spetta solo ai militari in s.p.e.

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L’avvocato militare risponde ad un quesito di un militare in ferma che chiedeva se, all’esito della rafferma, gli competesse in caso di congedo l’indennità di buonuscita. Il parere è rilasciato, sulla scorta di recente pronuncia del Consiglio di Stato.
 L’art.1 D.P.R. n. 1032 del 1973 nell’individuare i pubblici dipendenti aventi diritto all’indennità di buonuscita menziona i militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, ma per tale deve intendersi il solo servizio permanente effettivo coincidente con il rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Con il termine continuativo in concreto si è inteso denominare il rapporto di impiego (militare) a tempo indeterminato e il periodo di servizio di arruolamento volontario sub specie della ferma breve, prolungata e rafferma costituisce invero un rapporto di servizio a tempo determinato che può ben concludersi senza che l’arruolato passi in s.p.e