indennità c.d. ” di mezzo imbarco”: quando compete

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 Questi i presupposti dell’indennità c.d. ” di mezzo imbarco”:
con il DPR n. 254/1999 è stato recepito l’accordo sindacale relativo alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999. L’art. 66 del citato DPR prevede che l’indennità mensile di imbarco, spettante originariamente (ex art. 4 L. 78/1983) solo agli ufficiali e ai sottoufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica, “compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato”. Ne discende che per beneficiare della suddetta indennità (cd. indennità di mezzo imbarco) occorre la compresenza di due presupposti. Il primo, di carattere soggettivo, è rappresentato dall’appartenenza al personale specializzato delle Forze di Polizia. Il secondo, di carattere oggettivo, è legato all’effettivo ed esclusivo impiego nei comandi e nei reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale.