indennità c.d. di ” campagna” o di impiego operativo per reparti di campagna

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 l’indennità c.d. ” di campagna” (della quale è espressamente prevista la non cumulabilità con altre indennità, pur nominativamente indicate, costituenti il trattamento economico accessorio del personale militare cfr. l’art. 17 della legge n. 78/1983, cit.) risulta disciplinata (cfr., già, l’art. 2 della legge n. 187/1976) con legge avente ad oggetto le indennità operative del personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica (e quale compenso “per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio; cfr. l’art. 1, c. 1, della legge n. 78/1983, cit.); e, sempre con riferimento al personale militare, l’indennità in discorso è stata estesa, con l’art. 5 del D.P.R. n. 394/1995 (di recepimento della concertazione prevista all’art. 2, c. 2, del D.Lgs. n. 195/1995), al personale “che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3” (con esclusione, peraltro, del “personale beneficiario del trattamento economico di missione ovvero impiegato presso gli anzidetti Enti e Reparti per un periodo inferiore a trenta giorni”).