inapplicabili al transito in ” s.p.e.” le cause di esclusione al reclutamento prescritte dall’art. 635 TUOM

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Interessantissima e recentissima presa di posizione del Tar Lazio di Roma in ordine alla possibilità di escludere dal reclutamento in servizio permanente -ai sensi della lett. g) dell’art. 635 del TUOM – il militare in ferma quadriennale ( VFP4) che abbia riportato condanna irrevocabile per delitto non colposo o che sia imputato in procedimento penale .

 Il principio giurisprudenziale oramai consolidato è che l’immissione in servizio permanente conseguente a ferma quadriennale non è sussumibile nel concetto di “reclutamento” ex art. 635 c.o.m.; di conseguenza, a essa non possono applicarsi le cause di esclusione “automatiche” previste dal comma 1, lett. g), della medesima disposizione ( Cons.St., Sez. IV, 22 giugno 2016, n. 2753, e 24 dicembre 2015, n. 583).

L’applicazione del riportato insegnamento comporta che : “l’eventuale interesse pubblico a non mantenere nei ranghi il militare imputato, ancor prima di una sentenza penale di condanna definitiva, può avere tutela nell’esercizio del potere disciplinare, sino alla irrogazione di una sanzione di stato (Cons.St., Sez. IV, 17 aprile 2018, n. 2284).

La pronuncia appare certamente maggiormente garantista posto che sancisce l’illegittimità di qualsiasi automatica esclusione dalla FF.AA. demandando l’eventuale espulsione ad un giudizio disciplinare dove, certamente, il militare avrà più possibilità di difendersi (eventualmente anche impugnandone l’esito ) sia in sede amministrativa che giudiziaria.