imputatazione penale e sospensione dall’aliquota di avanzamento

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Un sottoufficiale è rinviato  a giudizio per un reato militare ( ma lo stesso sarebbe ove fosse stato un reato comune); la legittima preoccupazione è quella di avere contezza della sua posizione in ordine all’inserimento nell’aliquota di avanzamento e ad una  sua eventuale sospensione dalla medesima. La materia regolata dal d.lgs. 196 del 1995 art .17 co. 3 al riguardo sancisce: ” sono esclusi i sottoufficiali ( militari di truppa ) in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato o sospesi dall’impiego o impediti da infermità temporanea debitamente accertata od in aspettativa ( e disposizioni simili sono dettate dal d.lgs. 198 e 199 per arma dei carabinieri e finanzieri”. Al riguardo, pertanto, in assenza di rinvio a giudizio ( formale imputazione) la mera iscrizione quale indagato non costituisce di per sè causa ostativa all’inserimento nell’aliquota di avanzamento non essendo tra l’altro, in tale sede, iniziato alcun procedimento disciplinare ( successivo infatti alla definizione della vicenda in sede penale).