Illegittimo il ritardo nella redazione delle note caratteristiche ( rimedi e tutela )

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La discrezionalità di cui gode l’Amministrazione riguarda anche e ( principalmente) i termini di redazione della documentazione caratteristica.

Non è infrequente in caso in cui i miei assistiti si rivolgono allo studio perchè da anni non viene loro notificata la scheda valutativa pur essendo decorsi i periodi di servizio oggetto di valutazione.

Sul punto – sebbene i termini del regolamento siano sollecitatori ( nessuna scheda è illegittima se redatta tardivamente…) tuttavia anche essi – per la giurisprudenza – sono soggetti ad un termine di ” ragionevolezza”.

Infatti secondo la giurisprudenza il giudizio non può essere espresso oltre il tempo necessario ad evitare la dispersione di utili elementi informativi.

Per altro, la necessità di una tempestiva redazione delle schede, deriva anche dall’opportunità che le valutazioni non siano influenzate da periodi di tempo successivi a quello da prendere in esame.

Quale rimedio in caso di omessa notifica della documentazione caratteristica?

In questo caso potrà azionarsi il rimedio previsto dall’art. 117 del CPA ( codice processo amministrativo) a norma del quale è possibile ottenere – in tempi rapidi – la condanna dell’amministrazione ( con prevedibili spese a suo carico) alla redazione della valutazione caratteristica.