illegittimità esclusione da Accademia Militare in caso di detenzione ” episodica” di droghe.

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Un aspirante cadetto viene escluso dall’Accademia in ragione di un risalente episodio di consumo di droghe in età liceale.
Sul punto recatosi dall’avvocato militare intende verificare le possibilità di riuscita di un eventuale ricorso.
La materia ormai ripetutamente affrontata dal Consiglio di Stato- con l’evolversi anche dei costumi sociali – consente di poter dire che in un caso ” occasionale” e ” sporadico” di consumo di droghe possa trovare accoglimento la domanda di partecipazione all’Accademia Militare.
In tale prospettiva il “mero fatto” del consumo occasionale di sostanze psicotrope non è più considerato di per sé solo come indicativo del mancato possesso del requisito in parola, ma solo come un elemento che deve essere valutato, al fine di stabilirne il suo “valore” sintomatico, alla luce di tutte le circostanze in cui si è verificato. In altri termini, si richiede, quale condizione di legittimità del provvedimento espulsivo, che “il giudizio prognostico svolto dall’amministrazione sia congruente con la concreta situazione di fatto”. In tale ottica è stato escluso “che dalle segnalazioni degli organi di Polizia, del Prefetto, o dell’Autorità giudiziaria, attraverso una semplice equazione, si possa dedurre sempre e comunque la mancanza del prescritto requisito di “moralità” e pertanto si richiede all’amministrazione di “contestualizzare” l’episodio e soppesare “oltre le caratteristiche oggettive del fatto addebitato, anche la personalità del giovane, quale si è evoluta successivamente”