illegittima l’esclusione del candidato il cui tatuaggio non sia visibile

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Continua la produzione di sentenze in materia di concorso pubblico nelle FF.AA. e tatuaggio.

Le pronunce del TAR Lazio – competente in materia – si stanno orientando nel senso di dichiarare l’illegittimità di tutte quelle

esclusioni che non siano motivate in ordine alla visibilità del tatuaggio.

Dunque è illegittimo l’atto della Commissione di Concorso che non indichi la ” tipologia” di divisa di ordinanza che renda visibile il predetto tatuaggio alla vista dei terzi.

Al riguardo si deve considerare che il regolamento sui requisiti di idoneità per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, adottato con D.M. 30 giugno 2003, numero 198, all’articolo 3, comma 2, prevede che costituiscano causa di non idoneità le imperfezioni indicate nella allegata tabella 1.

Nella citata tabella 1, al punto 2, lettera B, sono compresi, tra le cause di non idoneità, i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme.

In applicazione della richiamata norma, quindi, costituiscono legittima causa di esclusione i tatuaggi sulle parti del corpo visibili in pubblico.

Di conseguenza si deve ritenere, in conformità al consolidato orientamento della Sezione, che la presenza di un tatuaggio non abbia autonoma rilevanza, in assenza delle condizioni previste dal D.M. n. 198 del 2003, Tab. 1, punto 2, lett. B, qualora, come nel caso di specie, l’immagine non sia visibile al pubblico.

…..si evidenzia l’insufficienza motivazionale del giudizio della Commissione, che non ha indicato l’esatta parte del corpo e/o della cute che sarebbe stata interessata dal tatuaggio, né il capo di abbigliamento dell’uniforme che lascerebbe visibile il suddetto tatuaggio.

La Commissione medico-legale di concorso, dunque, non motivando a sufficienza in merito all’esatto posizionamento del tatuaggio ed dedotta visibilità dello stesso e non valutando, conseguentemente, la non visibilità pressoché totale dello stesso tatuaggio, incorre nel vizio di legittimità dedotto dalla parte ricorrente, ravvisabile nel difetto di istruttoria e nella violazione della normativa sulla rilevanza dei tatuaggi al fine dell’accertamento dell’idoneità psicofisica dei candidati .