illegittima ” l’automatica ” esclusione dal concorso per il transito in s.p.e. per il militare ” semplicemente” imputato

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Interessante pronuncia dei Giudici di Palazzo Spada in ordine all’esatta interpretazione dell’art. 635 del C.O.M. ed all’efficacia ostativa nei concorsi militari di ogni procedimento penale in cui il candidato abbia assunto la mera qualifica di ” imputato” pur tuttavia senza essere condannato.

In questi casi – in estrema sintesi – afferma il Supremo Consesso Amministrativo che ogni esclusione ” automatica” per assenza dei requisiti è da ritenersi illegittima dovendosi ritenere la portata ” ostativa” dell’art. 635 del C.O.M. limitata alla differente fattispecie del reclutamento.

Questi i passaggi salienti della pronuncia:

“….Come già ricordato nella parte narrativa, questo Consiglio ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione con il richiamato precedente (di recente confermato da Sez. IV, 12 novembre 2020, n. 6958), dal quale non ravvisa motivi per discostarsi, anche tenuto conto che le considerazioni ivi espresse, in quel caso riferite ad una fattispecie in cui, a carico del militare, sussisteva una sentenza di condanna penale, a maggior ragione sono esportabili al caso in esame, in cui il militare, alla data del provvedimento di esclusione impugnato in primo grado, rivestiva la posizione di mero imputato in un processo penale.

Nel richiamato precedente, una volta rilevato che l’immissione in servizio permanente è successiva al reclutamento volontario in ferma prefissata ed è riservata a coloro che, già reclutati, si collochino utilmente nella graduatoria di merito, si è osservato che all’immissione in servizio permanente conseguente a ferma quadriennale non possono applicarsi le cause di esclusione “automatiche” previste dall’art. 635, comma 1, lett. g), del Codice dell’ordinamento militare.

La decisione in rassegna ha, peraltro, precisato che “ciò non significa esenzione, ai fini dell’immissione nei ruoli permanenti, dagli effetti di qualsiasi illecito commesso durante la ferma, poiché ad evitare tale evenienza soccorre il disposto dell’art. 957, il quale impone il proscioglimento della ferma, e di conseguenza l’esclusione dall’immissione in servizio permanente (per mancanza del valido compimento del periodo di servizio pregresso), oltre che “per condanna penale definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice penale”, anche per “grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare” (motivi disciplinari posti dall’articolo 1357 – richiamato dall’art. 957 cit. – a base della cessazione della ferma o dalla rafferma)”.