Interessante pronuncia del Tar Lazio di Roma in relazione ad un ricorso proposto da un militare rimosso dal grado per motivi disciplinari.
La pronuncia dimostra ( se ancora ve ne fosse bisogno….) la ” specialità” dell’ordinamento Militare e l’impossibilità di applicare al medesimo i principi del diritto comune laddove al lavoratore è consentito , anche in sede disciplinare, difendersi da solo.
Il militare lamentava il fatto che il giorno della decisione non era presente neppure un difensore ( militare) di ufficio e che la Commissione di Disciplina aveva deciso di soprassedere a tale assenza ritenendo non necessaria la presenza del difensore.
I giudici amministrativi accogliendo i motivi di ricorso argomentavano nel senso che gli artt. 1387 e 1388 del C.O.M. impongono la presenza del difensore di ufficio in assenza della nomina fiduciaria di altro difensore.
Sotto questo profilo – dunque – a nulla vale la ( ritenuta) presunta gravità degli addebiti disciplinari essendo venuto meno un presupposto di legittimità del procedimento disciplinare.
Per questi motivi dunque sospendevano gli effetti dell’impugnata sanzione disciplinare ( di stato) della rimozione dal grado.