Un militare all’esito di un lungo procedimento penale per gravi reati militari veniva sospeso precauzionalmente dal servizio.
Decorso il periodo obbligatorio di sospensione dal servizio ( 5 anni) veniva infine riammesso dalla F.A. dando altresì prova di completo reinserimento sociale e lavorativo .
Nonostante ciò all’esito del giudizio definitivo che confermava la condanna per il reato di furto militare aggravato e violata consegna continuata veniva, all’esito dell’inchiesta formale, destituito con provvedimento disciplinaere di rimozione dal grado.
In questo caso tuttavia il provvedimento è illegittimo per sproporzione.
Il procedimento disciplinare conseguente a condanna penale o provvedimento definito di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati, anche in presenza di non contestazione dei fatti, l’amministrazione datrice di lavoro, in coerenza con la legge 19/1990 è tenuta a prendere in considerazione, per non ricadere nell’automatismo sanzionatorio non più consentito, la possibilità di riassumere il dipendente destituito o sospeso, all’uopo valutando non l’astratta natura del reato commesso, bensì la sua obiettiva gravità (ossia l’allarme sociale provocato e gli indizi di pericolosità che l’hanno caratterizzato), le pene accessorie e le misure di sicurezza eventualmente adottate e la loro entità, la complessiva personalità e la successiva condotta del reo, il di lui recupero morale in relazione al tempo trascorso dalla commissione del reato (C. Stato, V, 26.3.1999, n.341; V, 29.11.1995, n.1656).
Certamente, quindi, tra le circostanze delle quali l’amministrazione (e il giudice chiamato a sindacarne l’operato) deve tenere in conto vi sono la personalità del reo, il recupero morale del medesimo, il tempo effettivamente trascorso dalla commissione del reato, in quanto, se è vero che da un lato il procedimento disciplinare non può essere attivato prima della conclusione di quello penale, dall’altro lato il lungo tempo trascorso determina il venire meno dell’interesse sociale (e di quello dell’amministrazione datrice di lavoro) alla sanzione.