Il Consiglio di Stato si è recentemente occupato della spinosa questione del militare in ferma prefissata ( VFP4) che dopo essere transitato in s.p.e. sia stato oggetto di un procedimento penale per fatti commessi quando era ancora in ferma prefissata.
Nel caso di specie il militare dopo aver presentato domanda di immissione in ruolo in s.p.e. – prima della graduatoria finale – veniva attinto da un provvedimento di condanna penale ( decreto penale di condanna) e per questo dichiarato decaduto dal rapporto di servizio dall’ A.D. sulla base del solo dato fattuale della pendenza del procedimento penale.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del militare .
Si legge infatti nelle motivazioni dei giudici amministrativi ” Premesso che occorre escludere che il provvedimento di decadenza di cui è controversia abbia natura sanzionatoria e che esso sia soggetto alle garanzie previste dall’art. 27 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2021, n.1236), va rilevato che questo Consiglio, con riferimento a controversia riguardante analogo provvedimento di dichiarazione di decadenza di volontario in servizio permanente, adottato ai sensi dell’art. 635 del D.Lgs. n. 66 del 2010 (CMO), ha escluso che la decadenza possa costituire un effetto conseguente in via automatica al riscontro della pendenza di un procedimento penale; ciò in ragione della differenza concettuale tra l’ipotesi del reclutamento e quella del passaggio al servizio permanente, che “appartiene all’omogeneo, ma diverso, concetto di ‘immissione nel ruolo'” dei volontari di cui all’art. 704 CMO: poiché sarebbe irragionevole, per i militari che “aspirano al passaggio in ruolo, precludere definitivamente la prosecuzione del rapporto di servizio e lavorativo già avviato, per la semplice pendenza di un procedimento penale, senza esaminare in concreto le situazioni relative alla gravità dei fatti e alla definitività dell’accertamento penale” (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2020, n. 4595).