illegittima la condanna del Tribunale Militare se in precedenza il militare era stato ” consegnato di rigore”

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Interessantissima pronuncia della Suprema Corte del giugno del 2023 che in materia di reati militari ha cassato ( senza rinvio) la condanna del Tribunale militare poi confermata dalla Corte militare di Appello in ordine al reato di ingiuria militare aggravata ( art. 226 c.p.m.p.) poichè prima del rinvio a giudizio il militare era stato sanzionato disciplinarmente con la ” consegna di rigore” per lo stesso fatto.

Trattasi di un’evidente applicazione del principio del ” ne bis in idem” nei rapporti tra reato militare e illecito disciplinare e per certi versi di un caso ” speciale” di non procedibilità rispetto al principio generale sancito dall’art. 649 c.p.p..

Di seguito i passaggi salienti della motivazione:

Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 art. 1362, comma 7, (Codice dell’ordinamento militare), con riferimento al rapporto tra illecito penale ed illecito disciplinare, dispone che “con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p.; b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare”.

L’art. 260 c.p. mil. di pace, comma 2, a sua volta, dispone che “i reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e quello preveduto dal n. 2 dell’art. 171 sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano”.

La giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto che dal combinato disposto dell’art. 260, comma 2, e dell’art. 1362, comma 7, citati, consegue che, per i reati militari puniti con la pena massima non superiore nel massimo a sei mesi di reclusione militare, esiste nell’ordinamento un principio di alternatività tra la sanzione penale e la sanzione disciplinare (Sez. 1, Sentenza n. 43467 del 09/07/2013, Pantano, Rv. 257170: In tema di reati militari, non sussiste un principio generale di alternatività tra l’azione disciplinare e la richiesta di procedimento penale, al di fuori di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66 del 2010art. 1362, comma 7, secondo cui la sanzione della consegna di rigore può essere applicata ai fatti costituenti reato per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell’art. 260 c.p. mil. pace, trattandosi di reati puniti con la reclusione militare non superiore a sei mesi).

……”l’applicazione della consegna di rigore da parte del Comandante di corpo dimostra, del resto, che quest’ultimo non ritenesse (più) opportuna la richiesta di procedere penalmente nei confronti del ricorrente per i fatti a lui contestati, essendosi per tale via la pretesa punitiva esaurita e compiuta per effetto dell’intervenuta applicazione della suddetta sanzione disciplinare.

Ne consegue che il rinvio a giudizio è stato disposto quando la pretesa punitiva era stata già consumata dall’inflizione della sanzione disciplinare, e quindi in una situazione di improcedibilità dell’azione penale.

L’improcedibilità dell’azione penale per violazione del divieto di bis in idem è rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del giudizio (Sez. 5, Sentenza n. 15818 del 19/02/2020, PG in proc. Cuomo, Rv. 279202), ed è preliminare ad ogni altra considerazione, atteso che la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto (Sez. U, Sentenza n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv. 245163).

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio ex art. 620 c.p.p., comma 1, lett. a).”