illeggittimo il trasferimento d’autorità se non è per effettive esigenze di servizio

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 Pur non potendosi disconoscere l’ampia discrezionalità organizzativa spettante all’Amministrazione nell’assumere le decisioni relative all’impiego dei militari (formalizzate nel provvedimento di pianificazione d’impiego del quale i singoli provvedimenti individuali di trasferimento costituiscono meri atti di attuazione) e per quanto tali atti, per la loro natura, non sono assoggettati all’obbligo di motivazione ed alle garanzie procedimentali previste dalla Legge n. 241/1990 tuttavia essi debbono rispondere ad effettive ragioni di servizio, che pur non dovendo essere esplicitate nel corpo del provvedimento, devono comunque essere effettivamente sussistenti e devono fondarsi su una rappresentazione delle premesse di fatto corrette, al fine di escludere la configurabilità di ipotesi di sviamento o figure sintomatiche di eccesso di potere. Ed è entro tali limiti che il giudice amministrativo può esercitare il proprio sindacato per verificare se l’Amministrazione, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità organizzatoria ad essa demandata, non abbia operato un trasferimento arbitrario, senza valido motivo oppure per ragioni discriminatorie, vessatorie, macroscopicamente incongrue o illogiche.