Il transito nei ruoli civili per il militare inidoneo è un diritto

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Di recente un cliente ha preso contatti con lo studio riferendomi un fatto molto grave: un D.S.S. avrebbe dato allo stesso ulteriori giorni di malattia senza inviarlo alla C.M.O. facendo così maturare il famigerato biennio di aspettativa nei cinque anni ( ovverosia i 730 gg.).

Il fatto è particolarmente dannoso ( in astratto potrebbe anche configurarsi il reato di abuso di ufficio con dolo intenzionale di danno…) posto che per effetto di tale provvedimento il medesimo è privato del transito nei ruoli civili.

Diverso sarebbe stato l’esito – evidentemente – se il D.S.S. avesse per tempo avviato il militare alla C.M.O. consentendogli quindi di beneficiare di un espresso provvedimento di ” inidoneità al servizio militare” ed il conseguente diritto al transito nei ruoli civili previa presentazione di domanda.

Sul punto – per fortuna – una recente pronuncia di merito del Tar ha sancito un principio di particolare rilevanza a tutela del militare , ovverosia il diritto al transito nei ruoli civili quando il militare versi già in una condizione di aspettativa.

Esiste infatti secondo i giudici amministrativi “il diritto del dipendente inidoneo al servizio militare ad essere reimpiegato mediante transito nei ruoli civili”.

Non si puo’ pertanto configurare un’automatica cessazione del rapporto di servizio allo spirare dei 730 gg. di aspettativa nel quinquennio posto che sussiste l’obbligo dell’A.d. di inviare il militare a visita in C.M.O. quando si approssimi lo spirare del 730° giorno coinvolgendolo attivamente in scelte inerenti il proprio progetto di vita.

Ove ciò non sia avvenuto sarà possibile impugnare il provvedimento di congedo e ricorrere con urgenza al Tar per chiedere l’accertamento del diritto al transito nei ruoli civili.