Tema: Giudizi di avanzamento a scelta degli ufficiali militari – Eccesso di potere per scavalcamento illegittimo
IL FATTO
Un Tenente Colonnello dell’Aeronautica Militare partecipa al giudizio di avanzamento a scelta per il grado di Colonnello per l’anno 2023. Viene dichiarato idoneo ma si colloca all’11° posto della graduatoria con punteggio 26,40/30, non rientrando nei 4 posti disponibili per l’avanzamento.
Elementi rilevanti del curriculum:
- Carriera costantemente eccellente con qualifica “Eccellente” in tutte le valutazioni periodiche
- Numerose onorificenze (8 totali: 3 encomi semplici, 4 elogi, 1 encomio solenne)
- Encomio solenne conferito nel settembre 2022 (unico tra i candidati)
- Titoli accademici di rilievo e abilitazione forense
- Incarico di “Capo Ufficio Affari Giuridici Nazionali” (previsto per il grado di Colonnello)
Il problema: L’ufficiale lamenta uno “scavalcamento illegittimo” da parte di colleghi che nelle precedenti graduatorie si erano sempre posizionati dopo di lui:
- Ricorrente: 17° (2018) → 15° (2019) → 12° (2020) → 9° (2021) → 11° (2022) → 11° (2023)
- Santoro: 40° (2018) → 43° (2019) → 29° (2020) → 18° (2021) → 7° (2022) → 3° (2023)
LA SOLUZIONE IN DIRITTO
1. Quadro normativo di riferimento
Il giudizio di avanzamento a scelta è disciplinato dagli artt. 1057-1060 del Codice dell’ordinamento militare, che stabiliscono:
- Valutazione su profili specifici (qualità morali, benemerenze, doti intellettuali, attitudine al grado superiore)
- Principio di autonomia dei giudizi (art. 1060): ogni valutazione è autonoma, ma eventuali diversità devono trovare giustificazione in elementi sopravvenuti
2. Principi giurisprudenziali consolidati
La giurisprudenza ha elaborato due tipologie di sindacato:
a) Eccesso di potere in senso assoluto: quando il punteggio è manifestamente inadeguato rispetto a un curriculum macroscopicamente eccellente (Cons. Stato n. 7670/2022)
b) Eccesso di potere in senso relativo: violazione dell’uniformità del metro di giudizio tra candidati in situazioni analoghe (Cons. Stato n. 4078/2011)
3. Lo scavalcamento illegittimo
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato n. 2796/2006), lo scavalcamento è illegittimo quando:
- In precedente graduatoria riferita allo stesso grado gli ufficiali si erano collocati in posizione invertita
- Non sono intervenuti elementi nuovi nella documentazione caratteristica
- Vi sono due valutazioni a breve intervallo di tempo
- È violato il criterio di continuità logica delle valutazioni
4. La decisione del TAR
Il Tribunale accoglie il ricorso ritenendo sussistenti entrambi i vizi:
Eccesso di potere in senso assoluto: Il ricorrente presenta un profilo “esemplare” con:
- Precedenti costantemente ottimi senza alcuna menda
- Unico encomio solenne tra i candidati (conferito nel 2022)
- Livello “talmente elevato” da rendere “ictu oculi” inadeguato il punteggio
Eccesso di potere in senso relativo: Lo scavalcamento del Santoro (da 43° a 3° posto) non trova giustificazione in elementi sopravvenuti, configurando una “rottura dell’uniformità del metro di valutazione”
PRINCIPI DIDATTICI EMERGENTI
- Discrezionalità tecnica vs. Sindacato giurisdizionale: Le valutazioni militari godono di amplissima discrezionalità, ma restano sindacabili per manifesta irragionevolezza
- Onere probatorio: L’incoerenza deve emergere “con assoluta immediatezza” dalla documentazione, senza necessità di analisi complesse
- Valutazione complessiva: Il giudizio è “inscindibile” – non si possono isolare singoli elementi, ma la presenza di titoli eccezionali (come l’encomio solenne) può essere decisiva
- Autonomia vs. Continuità: Pur nell’autonomia dei giudizi, inversioni di posizione senza giustificazione costituiscono sintomo di eccesso di potere
Ratio decidendi: La sentenza conferma che anche in ambiti ad alta discrezionalità tecnica, il principio di ragionevolezza e coerenza delle valutazioni amministrative resta presidio fondamentale di legalità.