il premio di fine ferma (o congedamento) spetta all’ufficiale in ferma prefissata solo in caso di rafferma

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 l’indennità di congedamento, meglio indicata come premio di fine ferma, era stata introdotta in origine dall’art. 38 della L. 20 settembre 1980 in favore degli ufficiali di complemento in rafferma, di quegli ufficiali cioè che svolgono un periodo di servizio aggiuntivo connotato dalla volontarietà e tale indennità andava così a premiare quegli ufficiali ausiliari che fossero stati ammessi ad ulteriore ferma, con l’erogazione, appunto, di un emolumento commisurato al 15% dello stipendio iniziale annuo lordo in godimento al sottotenente di complemento (o grado equiparato). Successivamente, il D. Lgs. 8 maggio 2001 n. 215 aveva introdotto la categoria degli ufficiali in ferma prefissata (UFP) considerati anche questi come ufficiali ausiliari di cui le Forze Armate si servono per esigenze operative e gli artt. 24 e 28 di detta legge avevano esteso a questi ultimi la disciplina riguardante lo stato giuridico ed economico contemplata per gli ufficiali di complemento, stante la sostanziale analogia delle due figure professionali.