il possesso del carburante integra il reato di furto militare ove non giustificato

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 Il militare della marina che si impossessa del carburante in uso all’unità navale commette il reato di furto militare, punito dall’art. 230 cod. pen. mil. pace, e non quello di ritenzione di cose militari, previsto dall’art. 166 cod. pen. mil. pace, che presuppone una precedente “traditio” con obbligo di restituzione.