Il militare della marina che si impossessa del carburante in uso all’unità navale commette il reato di furto militare, punito dall’art. 230 cod. pen. mil. pace, e non quello di ritenzione di cose militari, previsto dall’art. 166 cod. pen. mil. pace, che presuppone una precedente “traditio” con obbligo di restituzione.