il mobbing come malattia professionale del militare: Il diritto all’assegno INAIL

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 Il mobbing costituisce per il nostro ordinamento – e quindi anche per quello militare – una ” malattia professionale”.
Il d.lgs. 38/2000 all’art. 13 co. 1 prevede il mobbing come lesione del’integrità psico – fisica suscettibile di valutazione medico legale.
La copertura dell’INAIL e dunque dell’assegno erogato riguarda dunque sia il danno patrimoniale ( perdita di capacità lavorativa generica) che il danno alla salute ( lesione dell’ integrità fisio – psichica).
Sono dunque risarcibili, a mente del D.M. del 12 luglio 2000 ( che disciplina i gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione) le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15%  ( somma capitale rapportata al grado della menomazione) e quelle superiori al 16% ( somma corrisposto a titolo di rendita in relazione alla percentuale di menomazione che alla perdita di capacità lavorativa).
Ad oggi il mobbing non è considerata una ” patologia tabellata” ( cioè mancano degli automatismi dovendo l’INAIL procedere ad indagini in relazione alla documentazione presentata dal lavoratore).
Quindi- anche secondo la giurisprudenza amministrativa – le vessazioni o il demansionamento , che abbiano prodotto una patologia da stress per il lavoratore, configurano una malattia professionale.
Il lavoratore, dunque, dovrà provare la natura professionale della patologia sofferta ed, in particolare, la riconducibilità causale della stessa all’ambiente lavorativo ed alla condotta del datore di lavoro ( l’Amministrazione).