il militare già sospeso disciplinarmente non può essere nuovamente sospeso se riammesso in servizio

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Un caso particolare riguarda quello del militare già sospeso precauzionalmente dall’impiego ( dopo sentenza di condanna in primo grado ) per cinque anni che venga alla scadenza del termine riammesso in servizio dopo presentazione di istanza del medesimo.

Nel caso che ha interessato la giustizia amministrativa dopo la riammissione in servizio la P.a. emetteva nuovo provvedimento di sospensione facoltativa ( precauzionale) dall’impiego.

Il giudice amministrativo ha decretato l’illegittimità del provvedimento perchè assunto dopo la riassunzione del servizio potendosi unicamente disporre la proroga della sospensione prima della scadenza del quinquennio e comunque all’approssimarsi della scadenza dell’originario termine.

Queste le cadenze argomentative:

“In sostanza, la disposizione, specifica per l’impiego militare, attribuisce all’Amministrazione, allorché un appartenente al Corpo sia imputato in un “procedimento penale per fatti di eccezionale gravità”, il potere, di natura lato sensu cautelare, di protrarre lo stato di sospensione in cui il militare già si trovi, al fine di prevenirne il rientro in servizio alla scadenza dell’ordinario termine di cinque anni, ove tale rientro in servizio sia considerato suscettibile di incidere negativamente sull’immagine, sul prestigio e sul buon andamento del Corpo stesso.

Ne consegue che, nella specie, difettava ab imis il primario presupposto per la spendita del potere de quo, atteso che l’appellato, dopo aver subito cinque anni di sospensione, era già stato riammesso in servizio sin dal ….., ossia ben sei anni prima, ed aveva continuato ininterrottamente, da allora, a prestare servizio dapprima nel ……..( omissis), quindi, a decorrere dal….. nell’……..( omissis)

Nella situazione di causa, dunque, il potere è stato utilizzato non per protrarre una condizione di sospensione ancora in essere, pur se prossima all’ordinario termine massimo di durata, ma per disporla impropriamente ex novo, oltretutto a distanza di ben sei anni dal rientro in servizio dell’interessato”.