il militare fuori dal servizio non ha titolo a detenere arma ” fuori ordinanza” in assenza di regolare permesso

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Di seguito i passaggi salienti della recente pronuncia del Consiglio di Stato:

“tutti gli agenti di pubblica sicurezza, siano essi appartenenti alla Polizia di Stato o ad una Forza armata, sono legittimati a portare senza licenza solo le armi in dotazione, sia in servizio che fuori servizio. L’appartenenza a qualsiasi Forza Polizia, pertanto, non abilita al porto senza licenza di un’arma diversa di quella di ordinanza, in quanto l’agente di pubblica sicurezza non è di regola esposto, fuori dal servizio, a situazioni di pericolo differenziate da quelle dei comuni cittadini (Cassazione penale sez. I – 27/10/2005, n. 43000 e 24/03/1997, n. 4478).

8.3 Nella valutazione del rilascio di porto d’armi per difesa personale l’amministrazione può legittimamente negare il rilascio, evidenziando che l’interessato, per la sua appartenenza alle Forze dell’ordine, è dotato della pistola di ordinanza, sicché – pur nei limiti istituzionali concernenti il suo utilizzo – egli non ha una obiettiva necessità di andare armato con una pistola per la difesa personale (Cons Stato, sez III, 26/10/2016 n. 4495; Cons Stato, sez III, 1742/2014).

8.4 In coerenza con quanto sopra indicato, il decreto del Ministro dell’interno 24 marzo 1994, n. 371 (Regolamento di attuazione dell’art. 7, commi 2 e 3, della L. 21 febbraio 1990, n. 36) prevede il rilascio della licenza di porto d’armi in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa, tra gli altri, al personale dell’Amministrazione civile dell’interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e al personale delle Forze armate, previo accertamento dell’attualità e gravità del rischio dipendente dall’attività svolta nell’ambito delle amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell’esercizio dei compiti di pubblica sicurezza.

8.5 Ne discende che gli appartenenti alle Forze di Polizia (sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare), in quanto assegnatari di identiche funzioni, sono soggetti alla medesima disciplina che prevede la detenzione dell’arma di ordinanza senza licenza, sia in servizio che fuori servizio e il rilascio di un porto d’armi per difesa personale solo in caso di esposizione a rischi potenziali ulteriori rispetto a quelli fronteggiabili con l’arma in dotazione.

8.6 L’identità di disciplina a cui sono soggetti tutti gli agenti di pubblica sicurezza in relazione alla detenzione dell’arma di ordinanza e al rilascio del porto d’armi per difesa personale non esclude la ragionevolezza di una diversa regolamentazione della detenzione in servizio dell’arma personale, in ragione della specifica organizzazione della singola Forza di Polizia.”