il Comandante di Corpo ( in qualità di persona offesa da reato militare) non può avanzare richiesta di punizione

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Un caso di particolare interesse – per le conseguenze pratiche – riguarda la possibilità del Comandante di Corpo che risulti essere anche persona offesa di un reato militare punito con una pena inferiore ai sei mesi di reclusione militare ( es. ingiuria e/o diffamazione ).

In questo caso -trattandosi di fatti estranei al servizio – potrebbe venire in rilievo un rischio per la serenità di giudizio, l’autorevolezza ed in ultima istanza per l’imparzialità dell’operato della P.a.

La richiesta di procedimento penale e quindi di punibilità ai sensi dell’art. 260 c.p.m.p. non potrà essere avanzata pertanto dal Comandante di Corpo che rivesta anche la qualità di persona offesa dal reato militare ( ad es. di ingiuria e o diffamazione nei casi più frequenti).

Sul punto l’art. 260 c.p.m.p. – così come reiscritto dalla Corte Costituzionale – per i principi costituzionali di uguaglianza ed imparzialità della p.a. impone che la richiesta di punizione debba promanare dal Comandante dell’Ente immediatamente superiore .

( il presente contributo è dell’avv. Massimiliano Strampelli e come tale protetto dalle norme in materia di diritto di autore. Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge)