Il C.d.S. dice ” no” allo scorrimento delle graduatorie per i concorsi nelle FF.AA.

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Un aspirante ufficiale al ruolo speciale dell’Arma dei Carabinieri si rivolge all’avvocato militare essendogli stato notificato un ricorso, da altro aspirante ufficiale, risultato idoneo non vincitore al precedente concorso, finalizzato ad impugnare il nuovo bando di concorso per l’annullamento ed il conseguente ” scorrimento della graduatoria” del concorso precedente.
Sul punto osserva l’avvocato militare che : ”  le disposizioni inerenti al reclutamento del personale, alle modalità di svolgimento delle procedure selettive, nonché al periodo di validità delle graduatorie concorsuali, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e D.L. n. 101 del 2013 non possono ritenersi integralmente applicabili all’Arma dei Carabinieri. In effetti, l’ordinamento di quest’ultima viene disciplinato dal D.Lgs. n. 66 del 2010 (c.d. Codice dell’Ordinamento Militare), il quale deve essere considerato una normativa speciale destinata a regolare le modalità di assunzione ed i rapporti di lavoro intercorrenti con le Forze Armate.
Detta specialità si ricava in modo espresso da diverse disposizioni dell’ordinamento: in primo luogo, l’art. 3 comma 1D.Lgs. n. 165 del 2001 afferma che “in deroga all’articolo 2 commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: … il personale militare e delle Forze di Polizia di Stato”. Inoltre, anche il Codice dell’Ordinamento Militare, all’art. 625 comma 1, definisce i rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali, affermando che “al personale militare si applicano i principi e gli indirizzi di cui all’articolo 19 della L. 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice”. Infine, l’articolo 19 della L. n. 183 del 2010 statuisce che “ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti”.
 Tali disposizioni consentono di affermare la specificità dell’ordinamento militare rispetto agli altri comparti dell’amministrazione pubblica, e dunque, la legittimità di nuovi bandi di concorso ( doverosi nella loro cadenza temporale) in luogo dello ” scorrimento delle graduatorie”.