i presupposti per il trasferimento del coniuge del militare: ” i paletti” del TAR

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In una recente pronuncia il TAR Lombardia ha ribadito i presupposti affinché il dipendente pubblico possa ottenere l’avvicinamento al coniuge militare. Essi sono la preesistenza del rapporto di servizio, nello stesso luogo, del militare e del coniuge pubblico dipendente, la loro convivenza, il trasferimento d’autorità del coniuge militare e la possibilità di prestare servizio presso uffici dell’amministrazione operanti in quella sede o in sede vicine.  La ratio delle disposizioni in commento è quella di attenuare i continui disagi connessi ai repentini trasferimenti cui il militare può essere soggetto. Per questo motivo è necessario, all’atto del trasferimento del militare, che il coniuge dello stesso sia con lui convivente. (Consiglio di Stato, sez. IV, 07/05/2007, n. 1974) Il diritto previsto dall’art. 1, comma 5, l. 10 marzo 1987 n. 100 si applica solo nel caso in cui il trasferimento del militare avvenga di autorità prima del termine quadriennale di permanenza nella sede, ed esclusivamente nell’ambito del territorio nazionale. Tale diritto non viene esteso all’ipotesi di trasferimento del militare all’estero. In tale ultimo caso il coniuge vanta solo il diritto alla speciale aspettativa prevista dalla l. 11 febbraio 1980 n. 26. (Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2005, n. 6706) La ratio sottesa alla norma è la possibilità di evitare lo smembramento di una famiglia, a causa del trasferimento d’autorità del militare, pertanto, il disposto di cui all’art. 1, comma 5, della L. n. 100 del 1987 risulta applicabile anche all’ipotesi del coniuge militare trasferito prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Il dipendente di una amministrazione anche non statale vanta un vero e proprio diritto al ricongiungimento familiare. Di conseguenza è compito dell’amministrazione di provenienza del dipendente, una volta ricevuta l’istanza di trasferimento per ricongiungimento al coniuge militare, trasferito d’autorità, accertare d’ufficio ed autonomamente se sussistano in altre sedi, condizioni tali da consentire la fruizione concreta del diritto sancito dall’art. 17 della L. 266/1999. (Consiglio di Stato Sezione sesta decisione 2 luglio 2004 23 novembre 2004, n. 7686) Ai fini dell’adozione di tale provvedimento di trasferimento, residua in capo all’amministrazione procedente un potere discrezionale relativo alla valutazione delle proprie esigenze di servizio.