I buoni pasto non sono ripetibili dall’Amministrazione anche se non dovuti

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

 
Il caso riguarda un militare che illegittimamente si era visto riconoscere dall’ Amministrazione la corresponsione di buoni pasto.
Ricevuta – per l’importo equivalente – la trattenuta sullo stipendio si recava dall’avvocato per approntare la sua difesa.
Sul punto bisogna osservare che  Il Consiglio di Stato conferisce un rilievo assorbente, al fine di escludere la legittimità della ripetizione, alla mancata considerazione della “struttura e funzione dei buoni-pasto, sostitutivi della fruizione gratuita del servizio mensa presso la sede di lavoro ed escludenti “ogni forma di monetizzazione indennizzante” ; si rileva, in particolare, che “a prescindere dalla natura assistenziale o retributiva dell’istituto in questione, (…) nel caso di specie, i dipendenti non hanno percepito somme in denaro, bensì titoli non monetizzabili destinati esclusivamente ad esigenze alimentari in sostituzione del servizio mensa e, per tale causale, pacificamente spesi nel periodo di riferimento”. L’illegittimità della ripetizione, quindi, viene ricondotta alla considerazione che i buoni pasto consistono in “benefici destinati a soddisfare esigenze di vita primarie e fondamentali dei dipendenti medesimi, di valenza costituzionale, con conseguente inconfigurabilità di una pretesa restitutoria, per equivalente monetario, del maggior valore attribuito ai buoni-pasto nel periodo di riferimento”.