Un caso recente ha riguardato una candidata che è stata dichiarata definitivamente ” inidonea” a causa dello stato di gravidanza persistente alla data degli accertamenti sanitari.
Sul punto la normativa comunitaria – disattesa dal bando di concorso della FF.AA. – sancisce il principio di ” non discriminazione” tra uomo e donna nell’accesso al lavoro.
Lo stato di gravidanza – afferma la giurisprudenza comunitaria come il Tar che si è occupato del caso – non costituisce malattia od imperfezione che metta in discussione l’idoneità psico – fisica della donna.
In tali casi l’Amministrazione non potrà che rimandare tale accertamento – circa l’idoneità al servizio – ad un periodo necessariamente successivo al parto.
Qualora pertanto il bando preveda una clausola di esclusione dal concorso per la candidata che alla data degli accertamenti sanitari risulti ” non idonea” al servizio per lo stato di gravidanza la stessa – con ragione – potrà impugnare serenamente detto bando e l’atto di esclusione con ragionevoli ( quasi certe) probabilità di condanna per l’Amministrazione soccombente anche alla refusione delle spese legali.