gratuito patrocinio per vittime di molestie e discriminazioni sul lavoro

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Rilevantissima pronuncia applicabile per la sua portata generale  anche alle FF.AA. e per i militari  vittime di mobbing e molestie ( sessuali e di genere): la sentenza è della Corte di Cassazione Penale sezione Quarta con la sentenza n. 13497 del 20.03.2017.
La questione trattata prendeva le mosse da un caso di stalking per cui la persona offesa chiedeva al GUP  l’ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento a carico di imputato per i reati di cui agli artt. 582, 572 e 612 bis c.p. ( lesioni, maltrattamenti e stalking),
Il giudice nel rigettare l’istanza la dichiarava inammissibile ai sensi dell’art. 79 lett. c) T.U. che prescrive in tale caso una dichiarazione sostitutiva  di certificazione dei redditi .
Il Tribunale rigettava altresì l’opposizione presentata dalla persona offesa ai sensi dell’art. 99 T.U.
Presentato ricorso per cassazione la Sezione ha dovuto risolvere la questione interpretativa se la detta dichiarazione sostitutiva debba essere presentata anche nell’ipotesi prevista dall’art. 76 comma 4 ter del T.U. atteso che detta norma “ nella formulazione attuale non prevede un’ammissione ex lege al patrocinio della persona offesa dei reati di cui agli artt. 572,582 e 612 bis c.p. indipendentemente dal reddito dell’istante ovvero che il giudice deve sempre ammettere la persona offesa al beneficio indipendentemente dal reddito, bensì prevede che il giudice può ammettere  al patrocinio a spese dello Stato la persona offesa dai reati di cui agli art. 572, 583 bis,609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis” e che pertanto “ nell’esercizio di tale potere il giudice non potrà prescindere dalla valutazione degli elementi di fatto , in particolare del reddito della persona offesa.
E’ opportuno rammentare quanto prescrive la norma al vaglio della Corte che dispone “ la persona offesa dai reati di cui agli artt. 572,583 bis,609 bis, 609 quater,609 octies e 612 bis c.p., nonché ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600,600bis,600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”.
La finalità – osserva dunque la Corte – è quella di rimuovere ogni possibile ostacolo di carattere economico ad agire difendersi in giudizio secondo quanto costituzionalmente imposto dall’art. 3 della Carta.
La prima considerazione è che tale tutela spetta dunque alla sola persona offesa dal reato ( la vittima in senso proprio) e non già al danneggiato da reato ( che in ipotesi non coincide con la vittima) per il quale valgono le regole generali  ed i limiti di reddito fissati dal d.p.r. 115/02 art. 76 co. 1.
Pertanto prescrivendo la norma che il giudice può ammettere al patrocinio la vittima ( e non già deve) il vaglio che compete al magistrato è unicamente quello di verificare a) la presentazione dell’istanza b)l’iscrizione di un procedimento per taluno dei reati menzionati dalla norma.
 
In vero, in mancanza di una diversa disposizione legislativa, il giudice non potrebbe negare l’ammissione al beneficio solo sulla base della mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, dato che la norma in esame ( l’art. 76 co.4 ter cit.) non individua i massimi reddituali idonei ad escludere il diritto in oggetto.