giudizio psico attitudinale : per il Tar Lazio hanno rilevanza i precedenti di servizio come vfp

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Interessante apertura giurisprudenziale del Tar Lazio in materia di giudizio attitudinale in materia di concorsi pubblici e reclutamento nelle FF.AA.

Nel caso di specie il ricorrente pur all’esito di prove particolarmente brillanti era stato giudicato ” non idoneo” dall’Ufficiale selettore in ragione del colloquio psico- attitudinale.

Ricorreva al Tar denunciando – tra l’altro – i suoi precedenti di servizio svolti in altra forma armata con lusinghieri giudizi nelle schede valutative non adeguatamente presi in considerazione dalla Commissione.

Il Tar Lazio – con sentenza interessante – accoglieva il ricorso per difetto di motivazione osservando tra l’altro che:

“aver prestato servizio militare in una Forza Armata diversa dall’Arma dei Carabinieri, seppur con ottimi risultati e apprezzamenti, non costituisce, sic et simpliciter, requisito per il passaggio al ruolo di Carabiniere effettivo, atteso che l’Arma dei Carabinieri, oltre ad essere una Forza Armata con prerogative e compiti esclusivi e specificatamente riferiti anche ai compiti di Polizia Militare, è altresì una Forza di Polizia con compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2670), è altrettanto vero che, secondo il recente orientamento della Sezione, “il giudizio relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione all’esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l’obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati. Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto” (Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 4 aprile 2017, n. 4231; 25 maggio 2017, n. 6225).