Il militare nella sua qualità di pubblico impiegato è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti. In particolare nella sua qualifica (eventuale) di agente contabile è soggetto al giudizio di conto e comunque, a prescindere dalla qualifica, al giudizio di responsabilità ove con il suo comportamento (materiale o giuridico) abbia detrmnato un danno per la P.a. In questi casi come può il militare difendersi? E’ necessario, e la prova non è affatto facile, dimostrare la “colpa lieve” avendo la legge previsto che lo stesso risponde solo per dolo o colpa grave. La regola vale anche per il giudizio di rendiconto dove comunque dovrà dimostrare le ragioni (caso fortuito, forza maggiore, condotte di terzi estranei) che determinano un discostamento tra le voci di “carico” e quelle di “scarico”. Diverso il caso in cui il militare non abbia la qualifica di agente contabile (es. funzionaro delegato, consegnatario non principale, consegnatario dei soli beni d’ufficio, economato ecc.ecc.): in questo caso, nel solo caso di giudizio di conto, non essendo giuridicamente tenuto alla rendicontazione potrà essere ritenuto esente da addebiti.