Furto militare: impiego abusivo del telefono

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L’uso per fini non istituzionali dell’apparecchio telefonico in dotazione all’amministrazione militare non costituisce furto d’uso. A questa conclusione è pervenuta la Suprema Corte argomentando nel senso che gli impulsi elettronici, oggetto dell’appropriazione, non possono essere restituiti all’amministrazione al pari, invece, di quanto avviene per una qualunque cosa mobile. Per questo motivo, secondo i giudici della Corte di Cassazione, non è neppure possibile configurare la più grave figura del peculato militare, in considerazione del fatto che presupposto di tale reato è quello de autonomo possesso del telefono da parte del militare, cosa nella specie da escludere, in considerazione del fatto che il telefono è sempre nella disponibilità dell’amministrazione militare. Per questi motivi, in tale caso, la condanna del militare è stata correttamente qualificata nei termini di un furto militare, non essendo neppure configurabile un’induzione in errore della pubblica amministrazione , e quindi una truffa militare (Cass. Sez. I^ del 20.12.2006 n. 3911)