forzata consegna: non sussiste il reato per il Tribunale Militare perchè il vaccino ” Covid 19″ non evita il contagio

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Pubblicata una recentissima sentenza del Tribunale Militare di Napoli che non mancherà di suscitare interpretazioni contrastanti.

Nel caso specifico un militare era imputato del reato di forzata consegna ( art. 140 c.p.m.p.) perchè , sprovvisto di ” green pass” in quanto non vaccinato entrava lo stesso in caserma, registrando la sua presenza con il badge, con ciò forzando la consegna dei militari comandati in servizio di vigilanza che gli avevano ordinato – come da consegna – di non accedere.

Il militare infatti è stato assolto dall’accusa mossagli perchè il fatto non sussiste.

Per quello che interessa il diritto penale militare la sentenza è particolarmente interessante in ragione dell’applicazione del principio di ” inoffensività della condotta” rispetto al bene giuridico protetto dalla norma.

Il giudice militare – ritiene infatti che non possano essere acriticamente recepite le considerazioni della Sentenza n.15/2023 ( e 14/2023) della Corte Costituzionale ( circa l’efficacia del vaccino da SARS COV-2) che nel dichiarare l’inammissibilità del quesito di legittimità costituzionale argomentava circa l’evidenza scientifica della capacità del medesimo vaccino di ridurre la circolazione del virus e, conseguentemente la non irragionevolezza dell’obbligo vaccinale.

Il giudice – invece – richiamando la circostanza di altra tesi medico – scientifica ( non collimante con quella dell’ Istituto Superiore di Sanità) in ordine all’inidoneità del vaccino in commercio quale strumento di prevenzione dal contagio argomenta in ordine all’inevitabile conseguenza di pervenire all’assoluzione dell’imputato.

Argomenta infatti la sentenza che ” questo giudice non ritiene provata l’efficacia vaccinale per SARS COV-2 – quale strumento di prevenzione dal contagio ………risultando piuttosto quale fatto notorio……che i soggetti vaccinati per SARS COV 2  possano contrarre e trasmettere contagio e che di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti”.

Ciò anche richiamando giurisprudenza di merito e dei Tribunali del lavoro secondo cui la scienza ci dice ” che non è stata fatta alcuna sperimentazione che dimostri che il vaccinato non si contagi e contagi a sua volta posto che, la comune esperienza, conferma il dato che chi non si è vaccinato può infettarsi come chi ha ricevuto una o più dosi….”

In ragione di ciò – posto il principio di non discriminazione tra vaccinati e non vaccinati deve ritenersi che anche la condotta sospettata – come nel caso di cui ci si occupa – di rilevanza penale assurga a condotta in concreto inoffensiva del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Conclude il giudice che nel caso in questione in nessun modo è possibile ravvisare nella condotta dell’imputato un pregiudizio al servizio ed alla salute pubblica della collettività dei militari presenti nella caserma, non potendo l’ingresso di una persona non vaccinata aggiungere alcun rischio specifico ” incrementale” alla diffusione per contagio del virus nell’ambiente di lavoro.

Una sentenza che dunque non mancherà di sollevare un dibattito tra gli operatori e gli studiosi per le forti implicazioni derivanti anche dall’applicazione del principio di ” offensività in concreto” della condotta spesso disatteso dalla stessa prassi della giurisprudenza militare e dalle granitiche pronunce di legittimità che hanno ritenuto da sempre i reati di violata e forzata consegna come reati di pericolo presunto ed astratto posti principalmente a tutela dell’ordinato svolgimento del servizio militare.