L’art. 120 c.p.m.p. pone spesso degli interrogativi in sede giudiziaria: posto infatti che la norma sanziona colui che “in qualunque modo forza la consegna” (sia esso militare o civile) ci si chiede se, ai fini dell’integrazione del reato, sia necessaria una mera condotta di contravvenzione alle prescrizioni. Secondo la Giurisprudenza militare, il “forzamento” della consegna può avvenire oltre che con violenza anche con frode, con l’inganno o comunque con una condotta “elusiva”. Tuttavia, è importante specificare che, anche in caso di “forzamento” della consegna, il reato non si configura quando il custode della stessa non la abbia in qualche modo estrinsecata ai terzi: è pertanto necessario che il militare in servizio abbia intimato di tenere un certo comportamento in osservanza della consegna. Notorio è il caso di un militare andato assolto dal reato di forzata consegna ,per aver usato un’autovettura militare (circostanza vietata dalle “consegne”) contro il volere dell’autista consegnatario del mezzo, perchè quest’ultimo non aveva in alcun modo, pur avendone l’obbligo, intimato tale divieto all’imputato.