ferma volontaria e servizio permanente: non è sufficiente il protrarsi del servizio oltre il termine di ferma

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Un carabiniere in ferma volontaria chiede all’avvocato militare se il protrarsi del servizio – di fatto – oltre il termine quadriennale di ferma volontaria – sia di per sè sufficiente a costituire un rapporto di servizio permanente. La disciplina è chiara nel prevedere (art. 4 comma 1 legge 53 del 1 febbraio 1989) che al termine della ferma volontaria i carabinieri che conservino la idoneità psicofisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell’Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente. Il comma 5 prevede chiaramente che i militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Inoltre, “Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria”. La legge è chiara, quindi, nel non fare discendere da un eventuale superamento del termine previsto di ferma volontaria – prima di una determinazione di ammissione o di non ammissione al servizio permanente – una carenza di potere in concreto, e anzi, al contrario, chiarisce che tale eventuale servizio trascorso oltre il termine di ferma volontaria “è considerato” come servizio prestato in ferma volontaria.Un carabiniere in ferma volontaria chiede all’avvocato militare se il protrarsi del servizio – di fatto – oltre il termine quadriennale di ferma volontaria – sia di per sè sufficiente a costituire un rapporto di servizio permanente. La disciplina è chiara nel prevedere (art. 4 comma 1 legge 53 del 1 febbraio 1989) che al termine della ferma volontaria i carabinieri che conservino la idoneità psicofisica al servizio incondizionato e siano meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, di continuare a prestare servizio nell’Arma e nel Corpo, sono ammessi, salvo esplicita rinunzia, in servizio permanente. Il comma 5 prevede chiaramente che i militari che non siano ammessi in servizio permanente cessano dalla ferma volontaria e sono collocati in congedo. Inoltre, “Il periodo di tempo eventualmente trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria”. La legge è chiara, quindi, nel non fare discendere da un eventuale superamento del termine previsto di ferma volontaria – prima di una determinazione di ammissione o di non ammissione al servizio permanente – una carenza di potere in concreto, e anzi, al contrario, chiarisce che tale eventuale servizio trascorso oltre il termine di ferma volontaria “è considerato” come servizio prestato in ferma volontaria.