ferie non godute: risarcimento del danno per il militare

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La tematica delle ferie non godute ( ivi compresi riposi e recuperi) è sempre più all’attenzione della magistratura attesa la non sempre efficiente gestione delle risorse e del personale da parte dei Comandanti.
Nello specifico la mancata fruizione delle ferie nell’anno in corso costituisce voce di risarcimento del danno azionabile dal dipendente entro il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa dei TT.AA.RR. ha statuito che ” Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuale retribuite, e non può rinunciarvi “.
L’orientamento costante della giurisprudenza è nel senso di ritenere che: ” il diritto del pubblico dipendente al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende, in coerenza con i principi contenuti nell’art. 36 Cost. direttamente dal mancato godimento del congedo ordinario e in correlazione con la retribuibilità delle prestazioni lavorative.
Il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, costituzionalmente tutelata dall’art. 36 Cost. e riconosciuta dalle specifiche norme di settore ” (C. di S:, Sez. IV, 24 febbraio 2009, n. 1084; Sez. IV, 23 luglio 2008, n. 3637).
In buona sostanza, fermo il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, qualora per improcrastinabili esigenze di servizio, non ne è stata possibile la fruizione da parte del dipendente, a quest’ultimo spetta un riposo compensativo ovvero, in alternativa, la corresponsione di un’indennità sostitutiva, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, quest’ultima, inevitabile conseguenza dell’altro principio di effettività della prestazione, per il quale la concreta effettuazione di una prestazione lavorativa (anche a prescindere da una espressa disposizione di legge e sempre che non sussista un espresso divieto), coerentemente con la natura sinallagmatica del rapporto, pone l’obbligo della sua (adeguata) remunerazione operandosi, in mancanza di espressa previsione legislativa, applicazione diretta dell’art. 36 Cost.