falsità in autocertificazione sostitutiva di atto notorio e concorso nelle FF.AA.

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Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 483 cod. pen., la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta al Ministero della Difesa dichiari di non avere procedimenti penali in corso, pur essendogli stato notificato avviso di conclusione delle indagini per altro reato, posto che il procedimento inizia con l’iscrizione della “notitia criminis” e si conclude con la sentenza definitiva, a differenza del processo in senso stretto, che inizia solo con l’esercizio dell’azione penale ( ovverosia con il rinvio a giudizio, con la citazione diretta a giudizio o con l’emissione di decreto penale di condanna).
Pertanto, non commette reato l’aspirante concorrente ove sia solo iscritto nel registro degli indagati al momento della presentazione della domanda per la partecipazione al concorso.
E’ infatti evenienza comune che il candidato ( spesso denunciato / o querelato per fatti insusssistenti) possa vedere archiviata la sua posizione senza essere mai venuto a conoscenza dell’apertura di un procedimento a suo carico.
Diverso è il caso in cui abbia comunque richiesto al competente ufficio dei carichi pendenti ai sensi dell’art. 335 c.p.p. ( presso la Procura Ordinaria/ Militare / dei Minorenni)  notizie circa l’esistenza di un’indagine a carico: in questo caso – essendone venuto a conoscenza – ove richiesto dal bando dovrà farne menzione rischiando – in caso di omissione – la denuncia per falsità ai sensi dell’art. 483 c.p. e, comunque, l’esclusione dal concorso per assenza dei requisiti di partecipazione.