esclusione per ” inidoneità psico-attitudinale” dell’allievo carabiniere: le prime “crepe” dell’art. 11

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

E’ sicuramente interessante l’apertura giurisprudenziale del TAR LAZIO di Roma in materia di esclusione dal concorso del militare ( nella specie un carabiniere) per inidoneità psico -attitudinale a norma del ” famigerato” e così conosciuto art. 11.

Trattasi infatti della norma del bando di gara per l’arruolamento dei carabinieri che richiama l’inidoneità psico -attitudinale prevista dalla normativa tecnica del Comando Generale dell’Arma : trattasi cioè del giudizio apparentemente insindacabile dell’Ufficiale selettore.

Orbene recentemente il Tar ha riconosciuto esserci difetto di motivazione – e quindi l’illegittimità dell’atto conclusivo di esclusione dalla procedura concorsuale.

In particolare il giudizio è da ritenersi illegittimo ove non tenga in adeguato conto i precedenti di servizio del militare scrutinato : ad esempio il lusinghiero giudizio svolto in ferma prefissata trattandosi di indizio oggettivamente importante circa l’idoneità psico-attitudinale del candidato.

In tal senso la scheda valutativa dell’Ufficiale selettore e della Commissione psico -attitudinale che non motivi sul punto è da ritenersi affetta da vizio di motivazione.

Di seguito i passaggi giurisprudenziali sul punto:

“aver prestato servizio militare in una Forza Armata diversa dall’Arma dei Carabinieri, seppur con ottimi risultati e apprezzamenti, non costituisce, sic et simpliciter, requisito per il passaggio al ruolo di Carabiniere effettivo, atteso che l’Arma dei Carabinieri, oltre ad essere una Forza Armata con prerogative e compiti esclusivi e specificatamente riferiti anche ai compiti di Polizia Militare, è altresì una Forza di Polizia con compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza” (Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2670), è altrettanto vero che, secondo il recente orientamento della Sezione, “il giudizio relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione all’esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l’obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati. Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto” (Tar Lazio – Roma, Sez. I bis, 4 aprile 2017, n. 4231; 25 maggio 2017, n. 6225).

La Sezione, dunque, da un lato ribadisce l’ampio margine di discrezionalità che connota le valutazioni tecniche degli organi chiamati a esprimere il giudizio di idoneità (o inidoneità) del candidato sotto il profilo psico-attitudinale, tale da circoscrivere il sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di manifesta erroneità o illogicità, ovvero ai casi di manifesto e macroscopico travisamento delle circostanze di fatto (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2012, n. 6027), dall’altro rileva che tali valutazioni, astratte e prognostiche, devono necessariamente tener conto, proprio perché rivolte ad individuare la personalità psicologica dell’aspirante in relazione alle funzioni da svolgere, anche delle precedenti valutazioni espresse nei confronti dello stesso.