errore sul fatto art. 47 c.p. ( scusabile) ed errore sui doveri militari ( inescusabile) art. 39 c.p.m.p.

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 Un graduato in licenza di convalescenza, a seguito di un gravissimo incidente, telefona all’infermeria militare del proprio reparto al fine di sapere se al termine del periodo di convalescenza debba presentarsi, o meno, al reparto .
Nel corso della telefonata, viene rassicurato dai colleghi che, dovendo essere congedato nei giorni successivi per infermità permanente può non presentarsi in sede.
Rassicurato il  militare, anche per evitare un dispendioso e gravoso viaggio, decide così di rimanere a casa, senza tuttavia inviare alcun certificato medico.
Pochi giorni dopo,gli viene notificato brevi manu, un avviso di garanzia dalla locale stazione dei carabinieri, avendo prefigurato la Procura Militare il reato di diserzione ai sensi dell’art. 148 co. 2 c.p.m.p.
Recatosi, preoccupatissimo, dall’avvocato militare il graduato intende avere contezza se sia, o meno, responsabile del reato prefigurato, non essendo rientrato nei 5 gg. successivi alla scadenza del termine di licenza.
La questione appare, da subito, di non facile risoluzione.
In particolare a carico del militare grava il suo “stato” e l’ignoranza di doveri inerenti la sua qualità: poteva il militare ignorare che dopo 5 gg., dall’assenza giustificata dal reparto, lo stesso doveva comunque rientrare in sede per evitare la denuncia per il reato di diserzione?
L’art. 39 c.p.m.p. sul punto prescrive che ” il militare non può invocare a propria scusa l’ignoranza dei doveri attinenti al suo stato militare”.
Tuttavia un risalente precedente fa ben sperare l’avvocato militare circa l’esito positivo del processo.
Infatti la rassicurazione fatta allo stesso dal personale infermieristico del reparto, esclude in radice la sua colpevolezza e, quindi, la volontà di disertare.
Sul punto, come anche asserito in un caso analogo dalla Suprema Corte di Cassazione piuttosto che errore di diritto si deve parlare di errore di fatto ( o meglio di errore sul fatto) ai sensi dell’art. 47 codice penale, quale causa di esclusione della punibilità.
Il militare fu infatti indotto per errore a non presentarsi: andrà pertanto esente da pena per assenza di dolo.