elogi ed encomi : rilevanza nella procedura di avanzamento a scelta degli ufficiali

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Un Ufficiale si rivolge all’avvocato militare in quanto in sede di procedura di avanzamento, è stato superato da un parigrado avendo quest’ultimo, a detta della Commissione, avuto più  encomi nell’ultimo periodo di servizio.
Rivoltosi all’avvocato intende capire se la detta valutazione è illegittima con riferimento alla sua ” progressione di carriera” avendo in particolare beneficiato anche di encomi solenni e benemerenze.
Al riguardo, non è fuori luogo richiamare i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di rilevanza di elogi ed encomi nelle procedure di avanzamento, secondo cui:
a) il loro numero non ha alcuna efficacia ex se determinante sull’attribuzione dei punteggi agli scrutinandi, posto che gli encomi costituiscono riconoscimenti per specifici comportamenti e si riferiscono ad aspetti episodici della storia personale dell’ufficiale, e pertanto non implicano necessariamente l’attribuzione di un punteggio superiore (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2008, nr. 3562; id. 22 aprile 1996, nr. 522);
b) tuttavia, a tale principio può farsi eccezione quando l’elevato numero delle benemerenze conseguite e distribuite lungo tutto l’arco della carriera attesta l’assoluta eccezionalità e costanza del rendimento fornito dall’ufficiale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 1998, nr. 1640);
c) in ogni caso, il complesso degli encomi e delle benemerenze va valutato nel quadro di una considerazione globale delle capacità mostrate dall’ufficiale lungo l’intero arco della carriera, e nell’ambito di tale considerazione può assegnarsi rilievo anche alla motivazione dei singoli encomi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2007, nr. 3378; id. 10 maggio 2007, nr. 2250).