eccesso di potere in senso assoluto e relativo : illegittimità della procedura di avanzamento a scelta degli ufficiali

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Un Ufficiale dell’aereonautica si reca dall’avvocato militare per valutare la possibilità di ricorrere contro il mancato avanzamento nel grado superiore ritenendo di avere titoli maggiori rispetto ai colleghi utilmente collocati in graduatoria.
Vuole in particolare comprendere quali siano i margini dei giudici amministrativi di sindacato sull’operato della Commissone di Valutazione.
Com’è noto l’eccesso di potere “in senso assoluto” è ravvisabile esclusivamente in quei casi – che costituiscono un’ipotesi eccezionale – in cui dalla documentazione caratteristica risulti una figura di ufficiale assolutamente meritevole di promozione per la sua “posizione di incondizionata apicalità e positività” sia sotto il profilo dei precedenti dell’intera carriera dell’ufficiale (a partire dal conseguimento dei primi posti nei corsi basici) “costantemente eccellenti ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento” (anche ove il conseguimento di qualifiche non apicali si realizzi nei gradi inferiori) riconosciuto da un elevato numero delle benemerenze conseguite e distribuite lungo tutto l’arco della carriera (che attesta l’assoluta eccezionalità e costanza del rendimento fornito dall’ufficiale, Cons. Stato, sez. IV, 27 novembre 1998, n. 1640) – nonché l’eclatante possesso al massimo grado di tutte le qualità oggetto di valutazione tale da rendere immediatamente riconoscibile a chiunque – anche ad un estraneo all’ambiente militare – l’incongruità della valutazione effettuata dalla Commissione di avanzamento (e del punteggio attribuito) con riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l’arco della carriera (cfr. Cons. St., IV, 21.12.2001, n. 732, n. 7949/04, n. 2051/2008; n. 2056/2008). 
Per eccesso di potere in senso relativo si intende invece un’illegittimità derivante da un differente ” metro di giudizio” adottato dalla Commissione nel suo operato valutativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza in materia, la tendenza di carriera costituisce uno degli elementi più significativi per il conseguimento del grado superiore soprattutto nelle procedure di avanzamento per i gradi più elevati delle carriere militari (Cons. St., Sez. IV, 21/08/2009 n. 4997) ed è apprezzabile sotto due profili: da un lato, va tenuto in considerazione l’andamento complessivo della progressione di carriera desumibile dal curriculum del candidato (cioè il tempo impiegato nel passaggio da un grado al successivo, la rapidità nel conseguire la promozione, nelle procedure di avanzamento a scelta, in prima valutazione o nelle successive, che fermo restando il principio di autonomia delle valutazioni sancito dall’art. 3 del D.M. n. 571 del 1993 “sintetizza l’intero evolversi del servizio dell’ufficiale”); dall’altro lato, essa è apprezzabile sulla base del raffronto tra le qualità, attitudini e capacità risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi, con il rendimento dimostrato dall’ufficiale durante il successivo impiego come prescritto dall’art. 12, comma I, D.M. n. 571 del 1993 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18.12.2006, n. 7610; 6.11.2006, n. 6523; 6.9.2006, n. 5196).