è sufficiente la gravità del reato per la sospensione precauzionale dal servizio

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Un militare -a distanza di quattro anni dall’apertura del procedimento penale – veniva rinviato a giudizio per il grave reato militare di truffa militare
Il reato in astratto prevede la pena accessoria della rimozione dal grado.
Sul presupposrto della lesione al decoro e all’immagine patita dalla F.A. l’Amministrazione – senza ulteriore particolare motivazione – lo sospendeva precauzionalmente dal servizio .
Recatosi dall’avvocato militare intende capire quali siano le possibilità di impugnare il provvedimento ed eventuali profili di illegittimità.
Per quanto concerne la motivazione in ordine alla “turbativa” che la permanenza in servizio del dipendente imputato avrebbe causato al prestigio e alla funzionalità dell’Istituzione, l’Amministrazione ha ritenuto che i fatti ascritti in sede penale al ricorrente fossero talmente gravi che la sua permanenza in servizio avrebbe causato danni al prestigio e all’immagine dell’istituzione e causato problemi alla funzionalità della stessa. Sul punto il provvedimento impugnato richiama, per relationem, la richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente.
Osserva l’Avvocato militare che la semplice lettura dei gravi fatti ivi descritti, accaduti nell’ambito del rapporto di lavoro, danno un’immagine effettivamente ed oggettivamente negativa dell’Istituzione militare, a prescindere dalla loro rilevanza ai fini penali, e sono di per sé sufficienti a giustificare l’adozione della misura precauzionale della sospensione dal servizio, senza necessità di ulteriori chiarimenti o indagini.
Invero, secondo un condiviso orientamento della giurisprudenza, “non è necessaria una specifica motivazione del provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio del militare, qualora i fatti contestati al dipendente siano particolarmente gravi” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2016, n. 477).
Infine, la circostanza che il militare sia stato, a suo tempo, trasferito d’autorità in altra sede per incompatibilità ambientale, non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini della legittimità del provvedimento impugnato.