E’ illegittimo il provvedimento con cui il Comando Gen. della G.d.F. applichi una sanzione più grave rispetto a quella sancita dalla Commissione di Disciplina

Condividi questo articolo

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Un sottoufficiale condannato con sentenza passata in giudicato per un reato ordinario, viene sottoposto a giudizio disciplinare, all’esito del quale la Commissione di Disciplina lo reputa meritevole di mantenere il grado.
Il Comando Generale della G.d.F., in autotutela, discostandosi dal predetto pronunciamento, emetteva provvedimento espulsivo ritenendo il militare immeritevole di proseguire il rapporto di servizio.
Recatosi dall’avvocato militare il sottoufficiale intende avere l’esatta cognizione dei poteri spettanti al Comando Generale e, più in generale al Ministero, con particolare riguardo alla possibilità di applicare una sanzione più grave rispetto a quella sancita dalla Commissione di Disciplina.
 Si deve ricordare che l’art. 46 della L. 3 agosto 1961, n. 833 (mantenuto in vigore ai sensi dell’allegato 1 al comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179), che detta norme disciplinari, in modo specifico, per i sottufficiali ed i militari di truppa appartenenti alla Guardia di Finanza, dopo aver stabilito che sulle deliberazioni della Commissione di disciplina decide, a seconda dei casi, il Ministro o il Comandante generale, al terzo comma prevede che “il ministro o il comandante generale può discostarsi dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare”.
La disposizione assume chiaramente il significato che il Comandante della Guardia di Finanza, nell’adottare il provvedimento disciplinare conclusivo, non può discostarsi dal parere della Commissione, anche qualora valuti più gravi i fatti attribuiti al militare. Come la giurisprudenza, si ripete, ha avuto modo di ricordare in passato, ai sensi dell’art. 46, comma 3, L. 3 agosto 1961, n. 833 il Comandante Generale della Guardia di finanza può legittimamente discostarsi dal parere reso nel corso del procedimento disciplinare dalla competente Commissione di disciplina unicamente nel senso di ridurre l’entità della sanzione ritenuta congrua dal suddetto organo collegiale sul presupposto della responsabilità dell’incolpato e può anche ritenere quest’ultimo non colpevole pur a fronte di giudizio di responsabilità emesso dal detto organo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 19 marzo 2003 n. 1463).
In base alla predetta norma il Comandante Generale non può valutare “in malam partem” le risultanze probatorie del procedimento e, di conseguenza, rendere più severa la sanzione individuata dalla commissione.