E’ consentito al militare sindacare la legittimità della consegna? La risposta della Cassazione Penale

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Il caso di particolare interesse pratico riguardava il militare che si rifiutava di ottemperare alle prescrizioni di una consegna non avendo il superiore che le aveva impartite la competenza formale ad emanarle.

Sul punto la Corte di Cassazione sezione penale ha dunque dovuto confrontare le diverse – seppure per certi versi analoghe – ipotesi della mancata obbedienza all’ordine e la mancata ottemperanza alle prescrizioni della consegna.

Questi i passaggi salienti della pronuncia del giudice di legittimità:

“Il ricorso, come si è detto, deduce l’illegittimità della consegna, perchè emessa da soggetto diverso dal Comandante di Reggimento e comunque privo di valida delega; in sostanza, il militare potrebbe sindacare la consegna sotto il profilo della sussistenza della competenza a impartirla e della regolarità formale della disposizione ricevuta.

La doglianza è infondata.

3.1. Ai sensi del D.P.R. n. 90 del 2010, art. 730 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (T.U.O.M.), “la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio”.

Ebbene, la consegna indica le modalità di esecuzione di un determinato servizio; inoltre, si distingue dagli ordini o dagli incarichi in quanto tassativa: caratteristica peculiare della consegna è la tassatività della condotta voluta (cioè disposta) dal superiore che l’ha emanata; tassatività che toglie (quasi) totalmente ogni discrezionalità al militare che svolge il servizio regolato da consegna.

L’art. 729 del citato decreto regola, per parte sua, la “esecuzione di ordini”; è stabilito che: “1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonchè osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare, egli deve: a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato; b) obbedire all’ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto; c) far presente, se sussiste, l’esistenza di contrasto con l’ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine”.

La disposizione si occupa, altresì, di regolare il comportamento del militare che riceve un ordine illegittimo; è previsto che: “2. Il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l’ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e informare al più presto i superiori”.

3.2. Ciò premesso, pur dovendosi mantenere distinti la consegna e l’ordine, non solo per le diverse conseguenze penali che derivano dal mancato adempimento della prima (artt. 118 e 120 c.p. mil. pace) e del secondo (art. 173 c.p. mil. pace), ma soprattutto per la differenza ontologica delle due disposizioni (l’esecuzione di un ordine è meno rigorosa rispetto all’esecuzione di una consegna: la consegna può esser difatti modificata solo dal superiore che l’ha emanata mentre, al contrario, l’ordine può esser modificato anche da un altro superiore; in tale ultimo caso, l’unica incombenza per il militare è quella di “far presente, se sussiste, l’esistenza di contrasto con l’ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine”), è fuori dubbio che, al pari dell’ordine, anche la consegna può essere illegittima.

Non può, perciò, dubitarsi che il militare possa legittimamente rifiutarsi di eseguire una consegna quando ne ravvisi l’illegittimità, similmente a quanto è previsto per l’ordine.

Infatti, il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1349 (Codice dell’ordinamento militare), sotto la rubrica “Ordini militari”, stabilisce: “1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non ecc:edere i compiti di istituto. 2. Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori” (in precedenza: L. 11 luglio 1978, n. 382, art. 4, comma 4).

Ebbene, la clausola di legalità dell’ordine, introdotta nell’ordinamento dalle richiamate norme di rango primario e secondario, non può che trovare applicazione anche alla consegna, sicchè il sindacato che il militare può esercitare riguardo alla consegna è limitato al dovere di non eseguire la disposizione manifestamente rivolta contro le istituzioni e a richiedere l’espressa conferma delle altre disposizioni che ritiene illegittime.

3.2. Non è, quindi, consentita alcuna valutazione da parte dell’inferiore, circa la legittimità formale, la fondatezza o la bontà della consegna impartitagli dal superiore, fermo restando che è necessario che la disposizione attenga al servizio e non ecceda i compiti d’istituto; il militare, inferiore di grado, può opporre legittimamente rifiuto, nelle forme richiamate dall’ordinamento militare, solo quando la disposizione impartita sia chiaramente rivolta contro le istituzioni dello Stato o se l’esecuzione costituisca manifestamente reato (si veda, per la questione della sindacabilità da parte dell’inferiore, Sez, 1, n. 735 del 02/12/1997 – dep. 1998, P.M. in proc. Sartori, Rv. 209447), ovvero di richiedere l’espressa conferma delle disposizioni ricevute ritenute illegittirne.