dovere di astensione per la redazione della scheda valutativa se c’è tensione tra superiore ed inferiore

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 Un sottoufficiale dell’aeronautica militare, impugnava la scheda valutativa adottata contestando i giudizi peggiorativi assegnati e le circostanze di fatto sottese.
In particolare l’avvocato militare deduceva:
– violazione del principio di imparzialità e dell’art. 3 comma 1 lett d) D.P.R. n. 213 del 2002, eccesso di potere per violazione delle istruzioni sui documenti caratteristici in termini di astensione dal giudizio, stante il noto rapporto di inimicizia del valutatore che denunciava ( a sua volta denunciato) il subordinato;
– violazione dell’art. 688 comma 1 D.P.R. n. 90 del 2010, eccesso di potere per violazione delle istruzioni e difetto di motivazione, contraddittoria ed illogica, specie a confronto con i precedenti giudizi superiori e senza indicazione di circostanze tali da giustificare il peggioramen
Il nuovo orientamento del TAR consente di tutelare il militare ricorrente;  proprio la particolarità delle funzioni svolte e del rapporto connesso allo status dei militari, impone analoga rigidità in ordine al rispetto di regole basilari quali l’imparzialità del superiore. In proposito, la norma di settore invocata da parte ricorrente, già di per sé rilevante nella specie, non esaurisce l’intera disciplina dell’obbligo di astensione di compilatori e revisori, giacché essa costituisce espressione di un principio generale di trasparenza ed imparzialità, volto a tutelare sia le aspettative di carriera dei singoli militari sia l’interesse dell’istituzione alla selezione dei migliori a vantaggio della qualità del servizio, e quindi della collettività (cfr. ad es. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 25 gennaio 2010 , n. 153).
L’imparzialità costituisce dunque un elemento indefettibile della valutazione, al pari di tutta l’attività autoritativa di qualsiasi P.A., la cui mancanza determina un vizio di legittimità del provvedimento e poiché di essa non può essere apprezzata l’esistenza ontologica (attenendo la stessa alla sfera intima del valutatore), occorre far riferimento ad indici oggettivi che, secondo la comune esperienza, portino a ritenere che il giudizio espresso non sia sereno, in quanto influenzato da circostanze che nulla hanno a che fare con il rendimento e le caratteristiche personali del valutato.
Nel caso di specie la sussistenza di una situazione di tensione soggettiva, tale da imporre l’esercizio del dovere di astensione del valutatore, trova piena e definitiva conferma nella presentazione di una denuncia da parte del superiore valutatore nei confronti dell’odierno ricorrente, in seguito alla quale quest’ultimo è stato sottoposto a procedimento penale, con il soggetto valutatore quale persona offesa (giudizio peraltro conclusosi con l’assoluzione del ricorrente). Se per un verso è pacifica ed evidente l’irrilevanza di una denuncia da parte del soggetto sottoposto a valutazione o giudizio, anche al fine di evitare pretestuose forme di predeterminazione di cause di astensione, per un altro ed opposto verso primaria ed intuitiva rilevanza assume la presentazione di una denuncia da parte del soggetto chiamato a giudicare, in epoca anteriore al procedimento in questione e per fatti indipendenti dallo stesso, nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio. 
Va quindi ribadito che, se in generale la redazione della documentazione caratteristica ai fini della formazione di una scheda valutativa del militare è connotata da un elevato grado di discrezionalità, in particolare la stessa necessita, comunque, che le indicazioni di sintesi, all’uopo redatte, siano fornite di un apparato motivazionale che ne dimostri compiutamente il fondamento, con l’indicazione di quegli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto, ancor più quando le modificazioni valutative in pejus siano tali da giustificare un abbassamento verticale della qualifica (Consiglio Stato , sez. III, 11 novembre 2010 , n. 1285).