dovere di astensione del compilatore (revisore) se il rapporto è conflittuale con il subordinato

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  Il Tar per L’Emilia Romagna ha ribadito un principio di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa quando si tratti di redazione di documentazione caratteristica. Infatti qualora vi sia un principio di conflittualità tra superiore ed inferiore vi è obbligo di astensione del primo dall’esprimere valutazioni incidenti sulla carriera del sottoposto. In questi casi  viene in rilievo il ” solo dubbio del venir meno della necessaria imparzialità” . L’art. 97 della Costituzione ( in stretto raccordo con l’art. 51 n.4 c.p.c. in materia di astensione del giudice) esprime infatti un principio generale applicabile in sede amministrativa oltre che giudiziaria. Parimenti -aggiunge il Tar Calabria – la figura del compilatore deve essere diversa da quella del revisore con particolare riferimento a fondati indizi di conflitto di interessi tra unico valutatore e militare valutato. In tutti i questi casi sarà dunque auspicabile l’impugnativa della scheda valutativa con ragionevoli probabilità di annullamento del giudizio valutativo ( e richiesta eventuale di danni….)