Un sottoufficiale della Gdf viene distaccato presso un ufficio diverso da quello di appartenenza.
La sede – temporanea – di servizio dista oltre 30 Km dalla precedente con notevole disagio personale e familiare, oltre al fatto che l’amministrazione rifiuta di corrispondere allo stesso l’indennità di trasferimento o missione.
Il rifiuto è motivato dall’applicazione della circolare c.d. ” Testo Unico di Mobilità” del Comando Generale del 1 agosto 2007.
Recatosi dall’avvocato militare il sottoufficiale intende sapere se al medesimo spetti o meno l’indennità di missione ( o trasferimento).
Al riguardo l’avvocato militare rassicura il militare evidenziando come le ultime pronunce dei Tar abbiano riconosciuto la provvidenza in parola quando il provvedimento risulti a) emanato di autorità b) a prescindere dal consenso dell’interessato c) presso un ufficio – diverso da quello di appartenenza ma pur sempre interno all’Amministrazione da cui dipende il militare.
L’unico caso infatti, cui non corrisponde il predetto emolumento, è quando il militare venga ” distaccato” presso altra Amministrazione ( es. militare della Gdf presso gli uffici di un Ministero qualsiasi).