Un ispettore dell’Arma dei Cc ( n.d.r. maresciallo) si reca dall’avvocato militare per impugnare il provvedimento di dispensa dal servizio notificatogli in ragione del suo scarso rendimento.
Il provvedimento nello specifico si fonda sugli art. 923 e 932 Ord.Mil., avendo l’Amministrazione fatto riferimento su di una pluralità di sanzioni disciplinari, trasferimenti disciplinari unitamente ad una serie di giudizi di inidoneità in sede di avanzamento e di ” inferiore alla media” in sede di documentazione caratteristica: sarebbero emersi, afferma la P.a. a) difetto di qualità morali b) impreparazione professionale c) insufficiente rendimento in servizio.
Nel merito tuttavia il predetto provvedimento non era preceduto dalla formale diffida pure prescritta dall’art. 932 Ord. Mil.
Invero, la circostanza che i predetti ammonimenti, intimazioni e solleciti fossero rivolti al militare in altri atti amministrativi ( es. riservate personali) in nulla consente di salvare l’atto amministrativo dalla radicale illegittimità dell’atto per violazione di legge: dunque il provvedimento di dispensa dal servizio deve essere preceduto da 1) formale diffida a mutare condotta 2) convocazione del militare davanti alla Commissione.