disobbedienza senza costituzione di parte civile

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La giurisprudenza dei Tribunali militari si è in più occasioni pronunciata sulle conseguenze civilistiche (risarcitorie) del militare di grado superiore i cui ordini siano stati disattesi dall’inferiore in grado. In caso di processo penale, ci si è chiesto, è ammissibile la costituzione di parte civile e la richiesta dei danni da parte del superiore il cui prestigio ed onore sia stato leso dalla disobbedienza del subordinato? L’art.13 del regolamento di disciplina militare, infatti, nei rapporti gerarchici impone un dovere di pronta obbedienza. La soluzione prevalente, tuttavia, è quella di non ammettere la costituzione di parte civile considerato che la condotta di disobbedienza crea un danno effettivo alla sola efficienza dell’Amministrazione Militare, concretando un pregiudizio per il servizio e non anche per il prestigio o l’onore del superiore che, pertanto non potrà far valere alcuna ragione risarcitoria.