disobbedienza: non è reato il rifiuto di eseguire un ordine scarsamente sensato

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La mera inosservanza di un ordine, solo perchè provvenga da militare più alto in grado, non per ciò costituisce reato. La giurisprudenza militare di merito, più attenta alle esigenze di tutela effettiva del servizio militare, piuttosto che del grado, ha recentemente confermato che la disobbedienza di cui all’art. 173 c.p.m.p. è necessariamente attinente ad un atteggiamento di ribellione del reo rispetto ad un ordine che oggettivamente sia funzionale alle esigenze della disciplina e /o del servizio. E’ pertanto ineludibile un’ indagine da parte del giudice penale circa la ragionevole percezione di legittimità che l’imputato abbia avuto dell’ordine impartitogli: nel caso sia dimostrato, o comunque residui il dubbio, che l’imputato ebbe a riconoscere l’ordine come scarsamente sensato, si impone la sentenza di assoluzione. Nel caso di specie, per maggiore chiarezza, il sottoufficiale si era trovato ad opporre un fermo diniego all’ufficiale che gli imponeva, contro la sua qualifica, compiti esecutivi di scrivano. Allo stesso modo deve andare assolto, per difetto del dolo, il sottoufficiale che nella sua qualifica di ufficiale di p.g. (palesata al superiore) non obbedisca ad un ordine che ritenga illegittimo  provvedendo ad un sequestro contro la volontà del superiore.