discriminatorio il mancato arruolamento per tutte le FF.AA. per limiti di altezza a far data dal gennaio 2016

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  Ormai la giurisprudenza del Tar Lazio si è consolidata nel riconoscere la discriminatorietà delle cause di esclusione dalla FF.AA. variamente previste da regolamenti concorsuali e relativi bandi di gara. Si legge infatti da ultimo : ” considerato, in particolare, che a norma degli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, del D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207, attuativo della disciplina di cui alla L. 12 gennaio 2015, n. 2, per i bandi pubblicati successivamente al 13 gennaio 2016, non è più applicabile nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l’accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco; Rilevato che ormai consolidata giurisprudenza ha valorizzato il precetto primario contenuto nella citata L. n. 2 del 2015 e i correlati principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 1993, n. 163 e dalla direttiva 2000/78/CE, in tema di divieto di discriminazione all’accesso al pubblico impiego, anche laddove si tratti di attività lavorative che richiedono particolari capacità fisiche, come quelle da svolgersi all’interno delle forze armate o dei servizi di polizia, stabilendone la immediata operatività, ovvero, in altre parole, chiarendo che, ai fini dell’applicazione della predetta novella normativa, il discrimine temporale è costituito dal momento dell’arruolamento, di talchè la disposizione deve trovare applicazione alle ammissioni nei ruoli successive alla data del 16 gennaio 2016 (tra altre, C. Stato, IV, 29 febbraio 2016, n. 855).